Il consiglio di stato ha emesso una sentenza per una vicenda simile.
La vicenda è stata per molte settimane al centro del dibattito politico dell'estate 2013. Ed ora, a distanza di un anno e mezzo, torna a far discutere. Si tratta della questione legata all'incompatibilità o meno tra la carica di consigliere comunale e quello di direttore di distretto sanitario del dott. Vincenzo Arena.
I fatti. Nel giugno 2013 Arena, candidato nella lista Udc, viene eletto consigliere comunale di opposizione. Al primo consiglio comunale utile, però, la maggioranza, guidata dal sindaco Nicola Tenuta, ed espressione di liste civiche, solleva il caso di incompatibilità. Gli contesta, infatti, di ricoprire due cariche contemporaneamente, quella di direttore del distretto sanitario del Pollino, con sede in Castrovillari, e quella di consigliere comunale.
Due ruoli che, secondo la maggioranza, sarebbero incompatibili in base al decreto legislativo 4/2013. Il consiglio comunale si riunisce più volte, in pratica durante i mesi estivi l'assise si riunisce solo ed esclusivamente per occuparsi del suo caso (ma anche di quello appartenente a Giuseppe Cristofaro, candidato alla carica di sindaco per l Pd, eletto consigliere e presidente della Fondazione culturale Vincenzo Padula.)
Nella seduta del 22 agosto 2013 Arena fu fatto decadere da consigliere comunale grazie ai soli voti della maggioranza. A nulla valsero le controdeduzioni delle forze di opposizione e di Arena che invitarono più di una volta a leggere ed interpretare meglio il decreto ed in particolare l'articolo 14. Arena decise di rivolgersi al Tribunale ordinario di Cosenza che gli diede torto e in seguito ritenne opportuno di non proseguire con il ricorso. Nei giorni scorsi è uscita una sentenza del Consiglio di Stato per una vicenda che coinvolge un dirigente medico della Campania, nonché consigliere comunale e che, quindi, è simile a quella di Arena.
In sostanza il Consiglio di Stato accoglie ha accolto il ricorso del ricorrente facendo notare che in questi casi l'articolo 12 è superato dall'articolo 14 che definisce l'incompatibilità sono con riferimento agli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario e non giammai per altre cariche sub alterne, pure se dirigenziali, a quelle sopra citate. Secondo il Consiglio di Stato l'articolo 14 sottolinea come il personale denominato dirigente medico dei vari livelli ha caratteristiche peculiari diverse dalla generalità dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni.
Occorre ora sapere se vi sono ancora i tempi perchè Arena si rivolga al Tar, ed eventualmente al Consiglio di Stato, per vedersi riconosciuto il diritto di sedersi in consiglio comunale.
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