Nel corso di un comizio, tenuto in Piazza Sprovieri l’11 maggio 2013, l’allora europarlamentare Gino Trematerra pronunziò delle frasi che Pietro Pettinato e Angelo Ferraro, che ebbero un ruolo nella vicenda della incompatibilità sollevata nei suoi confronti, con la carica di sindaco, ritennero “gravemente lesive del loro onore e reputazione”.
Per questo, ricorsero al Tribunale di Cosenza, che ieri, con sentenza emessa dalla giudica Beatrice Magarò, ha riconosciuto le loro ragioni, condannando Gino Trematerra al risarcimento di 10 mila euro ciascuno, più le spese. La richiesta iniziale era di 26 mila euro cadauno.
Nella sentenza si ricorda che l’allora europarlamentare definì i due “sciacalli e persone in malafede, che non hanno dato nulla a questo paese e non potranno mai dare nulla”, trattandosi “di fatto non contestato nello specifico ed espressamente confermato dai testi escussi”.
Il giudice ha ritenuto che “le espressioni usate dal Trematerra abbiano certamente un contenuto diffamatorio e gravemente lesivo dell’onore e della reputazione degli istanti, che vengono apostrofati come degli sciacalli e definiti persone in malafede che nulla hanno dato al paese, e nulla potranno dare, non potendo neppure trovare applicazione, ad avviso di questo Giudice, nel caso di specie, l’esimente del diritto di critica, atteso che ciò che fa venir meno l’illiceità della condotta diffamatoria non è il diritto di critica in quanto tale, bensì quella critica che sia serena e rispetti il diritto altrui all’integrità morale costituzionalmente garantito”.
Infatti, “ deve ritenersi che il tenore delle espressioni usate dal convenuto, travalichi i limiti dell’esimente invocata dal convenuto, che presuppone comunque che il contenuto di quanto dichiarato non vada oltre il limite della continenza, sia sotto l’aspetto della correttezza formale dell’esposizione, del tutto assente nel caso in esame, trattandosi di epiteti evidentemente offensivi, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, neppure sussistente, potendo costituire fatto di interesse pubblico eventualmente solo la proposizione del ricorso e non anche la personale opinione del convenuto nei confronti del sottoscrittori dello stesso, espressa, peraltro, in termini gratuitamente offensivi”.
Pettinato e Ferraro erano difesi dall’Avv. Ottone Martelli; Trematerra, dagli Avvocati Antonio Algieri e Luigi Maiorano.
Da “Il Quotidiano del Sud” del 29-01-2016.
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