Nel novembre 2013 l'ex vicesindaco Maiorano proponeva alla Procura della Repubblica formale querela per il reato di diffamazione nei confronti dell'assessore Salvatore Ferraro per un comunicato stampa diffuso dall'amministrazione comunale ed apparso sul blog personale dell'assessore (www.ferrarosalvatore54.com) e su altri organi di stampa.
Il comunicato rappresentava una risposta ad un volantino denigratorio nei confronti dell'amministrazione del sindaco Tenuta e della sua persona, elencava alcuni fatti riferiti alla passata amministrazioneTrematerra-Maiorano e concludeva con : "se questo è il livello sotto il quale l'UDC vuole misurarsi in politica eccoli accontentati, ma loro con le chiacchiere, noi con i fatti".
Il 24 marzo 2014 l'assessore Ferraro, assistito dal suo difensore di fiducia Avv. Giuseppe Andrea Ferraro, del foro di Cosenza, veniva ascoltato, quale indagato, da un Ufficiale di P.G., Sostituto Commissario Polstato, della Procura di Cosenza, per rendere sommarie informazioni ritenute utili riguardo al reato contestatogli.
Protestandosi innocente, l'assessore faceva notare che il contenuto del comunicato faceva riferimento a fatti riscontrabili e documentati e non presentava alcun riferimento ascrivibile ad ostilità personale nei confronti del Maiorano. A tale proposito, nel comunicato in questione venivano riportate testualmente espressioni utilizzate dalla Corte dei Conti nella Delibera n° 24 del 27/05/2013 che veniva esibita e consegnata in copia. Non è stato necessario, a parere del P.G., aggiungere ulteriori prove documentali, che l'assessore aveva portato con sé, come quelle dimostranti,ad esempio, che la gran parte "dei candidati delle liste di Maiorano ha ricevuto compensi e incarichi durante il triennio 2010-2013".
In data 26/03/2014 il Pubblico Ministero
considerato
"che non emerge dai fatti di causa il reato di diffamazione, trattandosi nel caso di specie di un comunicato stampa che non travalica i limiti di un corretto esercizio del diritto di critica politica, da inquadrare in un contesto di aspro scontro ormai insorto tra la maggioranza e la minoranza in seno al consiglio comunale di Acri. Tra l'altro il comunicato in relazione al quale è stata proposta querela costituisce immediata e proporzionata reazione ad un volantino diffuso dall'Udc di Acri, anch'esso contenente aspre critiche politiche nei confronti della maggioranza del citato Comune e in cui tra l'altro si adombrava di promozioni che l'attuale maggioranza avrebbe chiesto per i suoi amici. Per il resto...molti dei termini utilizzati effettivamente erano pedissequamente ripresi dalla deliberazione n' 24/13 della Corte dei Conti di Catanzaro, con cui appunto l'organo contabile rilevava forti criticità nella gestione finanziaria del Comune di Acri durante la precedente amministrazione, di cui appunto l'odierno querelante era esponente. Su queste basi il reato di diffamazione non può ritenersi sussistere perché trattasi di corretto esercizio del diritto di critica politica non trasmodante in gratuiti attacchi alla persona, senza contare che nel caso di specie può ritenersi operante la causa di non punibilità di cui all'art. 599,2' comma, c.p.;
P.Q.M.
Chiede al Gip in indirizzo l'archiviazione del procedimento in epigrafe con conseguente restituzione degli atti a questo Ufficio."
In data 05/05/2014 il G.I.P. del Tribunale Ordinario di Cosenza disponeva l'archiviazione del procedimento.
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