ACRI
Il Sindaco, alla luce del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020
COMUNICA
LE SEGUENTI MISURE VALEVOLI DA LUNEDI’ 18 MAGGIO 2020
1) A DECORRERE DA 18 MAGGIO 2020 SI PUO’ LIBERAMENTE CIRCOLARE SULL’INTERO TERRITORIO REGIONALE, SENZA AUTOCERTIFICAZIONE.
2) FINO AL 2 GIUGNO 2020 NON SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI SALVO CON L’AUTOCERTIFICAZIONE E PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, DI ASSOLUTA URGENZA E PER MOTIVI DI SALUTE; IN OGNI CASO RESTA CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA, SALVO DIVERSE E PIU’ RESTRITTIVE ORDINANZE REGIONALI.
3) A DECORRERE DAL 3 GIUGNO 2020 SARANNO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI INTERREGIONALI.
4) E’ VIETATO L’ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO. LE MANIFESTAZIONI, GLI EVENTI E GLI SPETTACOLI DI QUALSIASI NATURA CON LA PRESENZA DI PUBBLICO, IVI COMPRESI QUELLI DI CARATTERE CULTURALE, LUDICO, SPORTIVO E FIERISTICO, NONCHE’ OGNI ATTIVITA’ CONVEGNISTICA O CONGRESSUALE, IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SI SVOLGONO, OVE RITENUTO POSSIBILE SULLA BASE DELL’ANDAMENTO DEI DATI EPIDEMIOLOGICI, CON LE MODALITA’ STABILITE CON I PROVVEDIMENTI ADOTTATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE N. 19 DEL 2020.
5) IL SINDACO PUO’ DISPORRE LA CHIUSURA TEMPORANEA DI SPECIFICHE AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO IN CUI SI A IMPOSSIBILE ASSICURARE ADEGUATAMENTE IL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
6) LE FUNZIONI RELIGIOSE CON LA PARTECIPAZIONE DI PERSONE SI SVOLGONO NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI SOTTOSCRITTI DAL GOVERNO E DALLE RISPETTIVE CONFESSIONI CONTENENTI LE MISURE IDONEE A PREVENIRE IL RISCHIO DI CONTAGIO.
7) LE ATTIVITA’ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI DEVONO SVOLGERSI NEL RISPETTO DEI CONTENUTI DI PROTOCOLLI O LINEE GUIDA IDONEI A PREVENIRE O RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO NEL SETTORE DI RIFERIMENTO O IN AMBITI ANALOGHI, ADOTTATI DALLE REGIONI O DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME NEL RISPETTO DEI PRINCIPI CONTENUTI NEI PROTOCOLLI O NELLE LINEE GUIDA NAZIONALI. IN ASSENZA DI QUELLI REGIONALI TROVANO APPLICAZIONE I PROTOCOLLI O LE LINEE GUIDA ADOTTATI A LIVELLO NAZIONALE. LE MISURE LIMITATIVE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI POSSONO ESSERE ADOTTATE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI ADEGUATEZZA E PROPORZIONALITA’, CON PROVVEDIMENTI EMANATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE N. 19 DEL 2020 O DEL COMMA 16.
8) IL MANCATO RISPETTO DEI CONTENUTI DEI PROTOCOLLI O DELLE LINEE GUIDA, REGIONALI, O, IN ASSENZA, NAZIONALI, DI CUI AL COMMA 14 CHE NON ASSICURI ADEGUATI LIVELLI DI PROTEZIONE DETERMINA LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA.
SI RINVIA IN OGNI CASO PER MAGGIORE PUNTUALITA’ DELLE DISPOSIZIONI AL DECRETO LEGGE 16.5.2020 N.33 ED AI PROTOCOLLI OPERATIVI CONCORDATI IN SEDE DI CONFERENZA DELLE REGIONI PER I SEGUENTI SETTORI:
RISTORAZIONE
ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)
STRUTTURE RICETTIVE
SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)
COMMERCIO AL DETTAGLI
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
UFFICI APERTI AL PUBBLICO
PISCINE
PALESTRE
MANUTENZIONE DEL VERDE
MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
CHE SONO ALLEGATI AL PRESENTE COMUNICATO.
Dalla Residenza Municipale, 17 maggio 2020
IL SINDACO
F.to: Avv. Pino Capalbo
Allegati:
DECRETO-LEGGE-16-maggio-2020-n.-33.pdf
Emergenza-COVID-19-Fase-2-Linee-di-indirizzo.pdf
ORDINANZA-PRESIDENTE-GIUNTA-REGIONALE-_43_2020.pdf
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