COMUNE DI ACRI
ORD. N.451
DEL 3.5.2020
IL SINDACO
OGGETTO Ordinanza contigibile e urgente ai sensi degli artt. 50, co.5, D.lgs. 267/2000 - diffusione delle informazioni sulle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidiomiologica da Covid-19 - Misure efficaci dal 4 MAggio fino al 17 Maggio 2020
OMISSIS
ORDINA
per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, a decorrere dal 4 maggio 2020 fino al l 7 maggio 2020, il rispetto delle vigenti disposizioni recanti le misure da applicarsi allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 con l'avvio della "FASE 2" per come, in
particolare, fra l'altro, qui si seguito riportato:
l. sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
2. i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di
37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
3. è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
4. è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dal presente punto;
5. l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dal punto precedente, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dal presente punto;
6. chiusura di tutte le aree attrezzate per il gioco dei bambini e per attività sportiva;
7. accesso del pubblico ai cimiteri cittadini consentito, con ingresso contingentato, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
8. non è consentito svolgere attività Iudica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
Tale attività è consentita anche al di fuori del perimetro comunale, nel rispetto delle eventuali limitazioni imposte dagli altri Comuni;
9. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina,
in luoghi pubblici o privati;
10. sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, Iudica, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; quali, a titolo d'esempio: feste pubbliche e entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; è vietato l'utilizzo delle slot machine e dei giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell'evento anche in forma virtuale, ciò per evitare difficoltà dei cittadini ad accedere all'approvvigionamento delle merci e dei servizi ivi distribuiti;
11. l'apertura dei luoghi di culto (chiese e cimiteri) è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, lino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
12. sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 10 l del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
13. sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
14. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato l del DPCM del 26 aprile 2020 (che possono rimanere aperti anche nei giorni festivi), nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari per come di seguito indicato. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
15. È consentita l'attività di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti;
16. È consentita l'apertura, con decorrenza dal 6 maggio e fino al 17 maggio 2020, nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 07.00 alle ore 14.00 - in via temporanea ed in forma sperimentale nel corso dell'attuale periodo di emergenza sanitaria da rischio di contagio da Covid - 19 - dell'area mercatale di P.zza Purgatorio, con esclusivo riferimento all'attività di vendita di prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli e degli operatori commerciali su area pubblica assegnatari di posteggio per il medesimo mercato. Le attività di sistemazione dei banchi e di vendita, saranno effettuate dal Comando di Polizia Municipale e comunicate agli assegnatari, nel rigoroso rispetto delle regole di di stanziamento sociale e di divieto di assembramento imposte dalla normativa anti covid 19;
17. È consentita a decorrere dal 6 maggio e fino al 17 maggio 2020, l'attiità di commercio itinerante di prodotti alimentari e agricoli su area pubblica, nel rispetto delle disposizioni ongmarie. Tale attività è condizionata alla rigorosa osservanza da parte dell'operatore della distanza interpersonale nei confronti degli utenti, nonché al rispetto delle misure di sicurezza sanitaria di cui all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
18. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti (preventivamente prenotati) all'intemo dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; il sindaco può disporre la riduzione dell'orario limitatamente alla ristorazione con asporto qualora non si riescano a garantire il distanziamento sociale e il divieto di assembramento, per coma sopra specificato
19. sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al DPCM del 26 aprile 2020;
20. gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del
DPCM del 26 aprile 2020 sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'intemo dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 al DPCM del 26 aprile 2020;
21. in tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli utenti soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
22. è consentita l'apertura delle attività di negozio bar self Service attraverso distributori automatici che vendono bevande e alimenti confezionati h24 in locale liberamente accessibile, a condizione che i gestori adottino modalità di fruizione tali da assicurare il rispetto della distanza interpersonale da parte dei fruitori e le misure di sicurezza sanitaria di cui all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
23. è obbligo che il personale che lavora impegnato nella ricezione del pubblico o comunque a contatto sia sempre dotato di mascherine e guanti e che entrambi i presidi siano sempre correttamente indossati con la clientela all'intemo di tutte le attività di commercio tenute aperte dai provvedimenti normativi;
24. è obbligo per tutti i clienti delle attività di commercio tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali di accedere alle stesse solo se in possesso di mascherine tenute sempre correttamente indossate, o m subordine qualunque altro necessaria distanza interpersonale di almeno un metro rispetto alle altre persone;
25. è consentita la riapertura delle attività commerciali per come disciplinati dagli allegati numeri 1), 2), 3), 4) e 5);
26. per quanto non previsto nella presente ordinanza si applicano le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
DISPONE
• l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
OMISSIS
AVVERTE
che a seguito del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ave ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa
OMISSIS
IL SINDACO
Avv. Pino Capalbo
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