REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
N. 5 dell’ 11 Marzo 2020
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:
-è disposta sull’intero territorio della Regione Calabria la sospensione immediata e fino al 3 aprile 2020 delle attività in esercizi di barbiere, parrucchiere e centri estetici.
-il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.
-di inviare alle Autorità Competenti l’esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria ed ha validità fino a nuovo provvedimento. La stessa potrà essere aggiornata ogni qualvolta si rendesse necessario a
seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Sindaci.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli