Comune di Acri
Provincia di Cosenza
ORDINANZA N. 8/2018
IL SINDACO
PREMESSO che:
con verbale di somma urgenza (art. 163 D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i.) del 13 febbraio 2018 si affidava alla ditta GEOVERTICAL srl, di Lauria (PZ) i lavori urgenti di messa in sicurezza di alcuni costoni della strada comunale Acri/Serricella, interessati, dalle precipitazioni avvenute in quei giorni, da smottamenti e caduta di massi;
con relazione del responsabile del settore manutentivo, prot. n. 2358 del 16.2.2018, si proponeva al Sindaco l'emissione di un'ordinanza di chiusura finalizzata all'esecuzione delle lavorazioni sopra dette;
il Sindaco, con ordinanza n. 5/2018 del 16 febbraio 2018, disponeva il divieto assoluto dell'utilizzo della strada comunale Acri-Serricella fino al termine delle lavorazioni necessarie alla messa in sicurezza dei soli costoni interessati al distacco dei massi, attraverso la rimozione degli stessi;
la ditta incaricata, con relazione di ispezione a conclusione dei lavori (prot. n. 3541 del 28.2.2018), comunicava l'intervenuta bonifica dei siti interessati dalla caduta dei massi (circa 6000 mq), finalizzata al disgaggio dei massi instabili;
VISTA la relazione del Responsabile della Protezione Civile Comunale, nota prot. n.3542 del28.2.2018, con la quale si propone la revoca dell'ordinanza n. 5/2018 del16 febbraio 2018, finalizzata all'esecuzione delle lavorazioni suddette, essendo le stesse ultimate.
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
VISTO l'art.54 del D.Lgs n.267 /2000;
ORDINA
l. LA· REVOCA dell'ordinanza n. 5/2018 del 16 febbraio 2018 con la quale si disponeva il divieto assoluto dell'utilizzo della strada comunale Acri/Serricella fino al termine dell'esecuzione delle lavorazioni necessarie alla messa in sicurezza dei soli costoni interessati al distacco dei massi;
2. DI TRASMETTERE copia alla Prefettura di Cosenza, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, alla Stazione Comando Carabinieri di Acri, ai W.UU e alla Centrale Operativa 118 di Cosenza;
3. AL COMANDO W.UU. ed al Responsabile del Settore Manutentivo, ciascuno per le rispettive competenze, di dare esecuzione alla presente ordinanza.
AVVISA
che ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Terranova Cosmo, quale Responsabile del Settore Manutentivo di questo Comune.
AVVERTE
che contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giomi dalla pubblicazione all'Albo pretorio online, ricorso davanti al TAR di Catanzaro, oppure, in alternativa, entro 120 giomi dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Dalla Residenza Municipale, 28.2.2018
Il Sindaco
Avv. Pino Capalbo